CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Sono da ritenersi nulli ed anche inefficaci i contratti di fornitura di energia elettrica sottoscritti dal Sindaco e dal rappresentante della società privata erogatrice del servizio di fornitura. Sono da ritenersi nulli poichè il Sindaco non ha il potere di sottoscrivere questo tipo di contratti stante che la normativa vigente attribuisce al Dirigente dell’area tecnica tale potere. Sono da ritenersi inefficaci perchè gli atti sottoscritti dal Sindaco devono essere preceduti dalla delibera autorizzativa della giunta comunale.
(Sul presupposto di tali principi, il Tribunale civile di Milano ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Comune di Riace contro la società SORGENIA Spa, dichiarando nulli ed inefficaci i contratti di fornitura di energia elettrica sottoscritti dal Sindaco senza la preventiva delibera autorizzativa della giunta comunale. Il Tribunale civile di Milano ha revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato insussistente il credito invocato da Sorgenia Spa). (TRIBUNALE CIVILE DI MILANO)