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INAMMISSIBILE L’INTIMAZIONE DI SFRATTO FUORI DAI CASI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA O COMMERCIALE.

I procedimenti di intimazione di sfratto per finita locazione o per morosità, di cui agli artt. 657 e 658 C.P.C., proprio per le forme che assumono, hanno natura eccezionale così che le relative norme non sono suscettibili di estensione in via analogica, ma al più di interpretazione estensiva, con la conseguenza che il rapporto giuridico dedotto in giudizio deve necessariamente essere quello di locazione di bene immobile, a pena di inammissibilità dell’intimazione.
E’ quanto stabilito dal Tribunale civile di Locri con una recentissima ordinanza con la quale ha dichiarato inammissibile l’intimazione di sfratto per morosità promossa sulla base di un contratto di affidamento della gestione di beni immobili comunali stipulato all’esito di un’apposita gara d’appalto di servizi. (TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI).


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