DEBITO – ADEMPIMENTO – PROVA.
Le schede contabili del debitore non sono documenti idonei a provare l’avvenuto pagamento del debito, essendo atti provenienti dallo stesso debitore. Spetta al debitore provare il fatto estintivo del debito mediante ricevute o altre attestazioni provenienti dalla parte opposta, non essendo sufficiente, per il debitore che si oppone al decreto ingiuntivo, addurre di avere estinto il proprio debito in contanti.
(TRIBUNALE DI SIDERNO – SEZIONE CIVILE).