TITOLI DI CREDITO.
La nullità dell’assegno quale titolo di credito – perchè emesso senza data – opera su un piano diverso rispetto al riconoscimento di debito in esso contenuto. Dalla nullità dell’assegno discende la sua efficacia ricognitiva del debito con il conseguente esonero, per il portatore, di provare il rapporto sottostante. Emettere un assegno – anche se nullo perchè emesso senza data – comporta riconoscere il debito che il titolo dovrebbe garantire.
(CORTE D’APPELLO CIVILE DI TORINO)