MISURE DI PREVENZIONE – PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DEL DETENUTO.
E’ nullo il processo di prevenzione se il Giudice decidente non dispone la traduzione dell’interessato detenuto fuori distretto che ha chiesto di partecipare al processo. La disposizione che prevede che il detenuto fuori distretto può chiedere di essere sentito dal Magistrato di Sorveglianza del luogo di detenzione, non esclude il diritto del detenuto a chiedere di partecipare personalmente alle udienze. Il nuovo codice antimafia non esclude, anzi conferma, il diritto del detenuto ad essere tradotto e di partecipare all’udienza, anche se detenuto fuori distretto della Corte di Appello. Tra l’altro trova diretta applicazione nel nostro ordinamento, il principio espresso dalla Corte di Giustizia Europea derivante dall’art.6, par. 1 della CEDU (Convenzione Europea Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo), secondo cui al detenuto va riconosciuto il diritto alla pubblicità dei processi e il diritto di partecipare personalmente al processo.
(La Corte di Cassazione ha annullato il decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione – rimettendo gli atti al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione – per la ripetizione del procedimento di prevenzione personale e patrimoniale). (CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE)
MISURE DI PREVENZIONE – TERZI INTERESSATI.
Il socio di una società in nome collettivo, ancorché di minoranza e senza cariche societarie, è terzo interessato nella procedura di prevenzione patrimoniale che interessa la quota di pertinenza di altro socio e il patrimonio aziendale della società. In quanto tale, il socio di minoranza deve essere avvisato della procedura di prevenzione, ha la facoltà di partecipare al giudizio ed esercitare tutti i diritti e le facoltà che la legge riserva al terzo interessato, nonché promuovere incidente di esecuzione. (CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE)
MISURE DI PREVENZIONE – OBBLIGO DI NON ASSOCIARSI ABITUALMENTE.
L’incontro occasionale non equivale ad associarsi.
Il reato di associarsi abitualmente a soggetti pregiudicati da parte di chi è sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., presuppone necessariamente l’abitualità, l’unica circostanza in grado di mettere in pericolo il bene protetto dalla norma, ovverosia vietare le frequentazioni tra soggetti pregiudicati.
Ben altra cosa sono gli sporadici incontri al bar o in piazza che, isolatamente considerati, non mettono in pericolo il bene tutelato e non si pongono in contrasto con la norma di legge.
(Con questa motivazione la Corte di Appello ha annullato la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Locri). (CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA)