PROVE PENALI – TESTIMONIANZA ASSISTITA.
Non può essere sentito in qualità di testimone “puro” il coindagato dello stesso reato (estorsione) destinatario della medesima misura cautelare, neanche a fronte di un provvedimento di archiviazione emesso dal PM prima dell’esercizio dell’azione penale.
Ciò perchè l’ipotesi di reato oggetto di originaria contestazione in concorso è connessa con quella attribuita all’odierno ricorrente, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) cpp.
Per tali ragioni, l’audizione del testimone deve avvenire con le forme “assistite” di cui all’art. 197bis cpp e la valutazione dell’apporto dichiarativo deve seguire i criteri dell’art. 192, comma 3, cpp.
(La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio per un nuovo esame alla Corte di Appello di Caltanissetta in tema di concorso nel reato di estorsione con il sistema del c.d. cavallo di ritorno). (Cass. Pen. sez. 1^ n. 26993 del 14/07/2021).
PROVE PENALI – SIT.
Quando non sia stata assicurata all’imputato un’occasione adeguata e sufficiente di contestare la dichiarazione a suo carico raccolta in segreto, è necessario che la sentenza non si fondi nè in modo esclusivo nè in modo determinante sulle dichiarazioni dell’accusatore rese in assenza di contraddittorio.
(in ipotesi, in applicazione della normativa CEDU, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto le ragioni difensive ed ha annullato la condanna in primo e in secondo grado del Tribunale di Crotone e della Corte d’Appello di Catanzaro, a carico di soggetto accusato di essere uno “scafista” dagli altri passeggeri dell’imbarcazione, resisi irreperibili subito dopo le dichiarazioni alla PG) (CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE)
PROVE PENALI – SIT.
Non sono acquisibili al fascicolo del dibattimento, senza il consenso della difesa, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti senza dimora sul territorio italiano, senza il rispetto delle forme dell’incidente probatorio. Ciò perchè al momento dell’assunzione di dette informazioni testimoniali era da presumersi la successiva irreperibilità dei dichiaranti.
(Con la decisione in commento, il Tribunale di Locri ha accolto la richiesta difensiva dello Studio Legale Gervasi & Dimasi di non accogliere la richiesta del PM di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni di alcuni immigrati rilasciate senza le forme dell’incidente probatorio nell’immediatezza di uno sbarco sulla costa jonica. Il Tribunale ha assolto gli imputati del reato di associazione finalizzata all’immigrazione clandestina per non aver commesso il fatto).
(TRIBUNALE COLLEGIALE PENALE DI LOCRI)
PROVE PANALI – DISPERSIONE MATERIALE PROBATORIO.
La dispersione di files contenenti registrazioni telefoniche o ambientali, come di altro materiale, occorsa durante le indagini preliminari durante le operazioni di riversamento ad opera della Polizia Giudiziaria operante, determina una violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Il sol fatto che sia stato sottratto, a causa degli accidenti occorsi durante le operazioni di riversamento, all’esame delle parti e del giudice materiale probatorio in cui erano contenuti elementi relativi al fatto oggetto dell’imputazione, vulnera la coerenza del quadro probatorio e non consente al giudice di apprezzare la valenza, in chiave accusatoria o difensiva, di dati che sono stati dispersi.
(La Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l’imputato per non aver commesso il fatto ritenendo che la perdita di file contenenti intercettazioni telefoniche vulnera il diritto di difesa) (CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA)